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L’ultimatum della Corte costituzionale tedesca



Lo scorso 5 maggio, la Corte costituzionale tedesca ha emesso un giudizio di legittimità su monetizzazione del deficit e proporzionalità del PSPP, il programma d’acquisto di Titoli Sovrani da parte della BCE, nel perimetro del Quantitative Easing (QE). È stata definita «semplicemente intenibile da un punto di vista metodologico» la precedente (2018) analisi della Corte di Giustizia Europea.

Monetizzare il debito significa prestare capitali agli stati, senza prevederne un effettivo rimborso; il Trattato Europeo ne sancisce l’illiceità. A riguardo, la Corte tedesca non ha rinvenuto violazioni, poiché QE1 (2015-2018) e QE2 (dal 2019) non si sostanziano come finanziamenti a fondo perduto.


Viceversa, vi è stata una parziale deviazione dal principio di proporzionalità, nel perseguimento di effetti economici e fiscali equilibrati per ogni Stato. L’Italia, ad esempio, rappresenta il 13,8% nel capitale della BCE, ma beneficia del 30% circa dei finanziamenti in seno al QE.


La Corte tedesca ha sollecitato il Consiglio Europeo a fornire, entro tre mesi, argomentazioni convincenti per giustificare la digressione, pena l’impossibilità per la Bundesbank di partecipare al PSPP. L’ipotesi non ha riflessi diretti sugli Stati, in quanto Bundesbank compra perlopiù titoli tedeschi, tuttavia funge da monito per i futuri interventi di BCE e BCN.


Al momento, sembrano escluse dall’argomentazione le manovre presenti e future per far fronte al Covid-19; pertanto, per ragioni emergenziali, lo stimolo della BCE dovrebbe essere garantito. A conferma, il Ministro tedesco Scholz risponde che «Bundesbank per ora può continuare a partecipare al programma comune […]. Le decisioni sugli aiuti attuali non sono a rischio». Coerentemente, Lagarde afferma che la Bce «continuerà a fare tutto il necessario […], nel perseguimento della stabilità dei prezzi», rispondendo del proprio operato alla Corte di Giustizia Europea.


A vostro avviso, la Corte tedesca avrebbe dovuto accompagnare le proprie riflessioni con dati empirici? Potrebbe questa inversione dell’onere della prova creare un precedente pericoloso per l’indipendenza della BCE?




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