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Ergastolo ostativo




La genesi storica dell’istituto

Il termine “ergastolo ostativo” non designa una forma di ergastolo ultronea rispetto a quella codificata all’art. 17 codice penale che, come sappiamo, rappresenta la sanzione di massima gravità prevista per la commissione di un delitto.


Al contrario, con lo stesso, si è soliti far riferimento ad un particolare regime penitenziario riservato a coloro che stiano scontando la condanna per reati di particolare gravità, elencati all’art. 4bis ord. pen. (L. 354/1975).

A questi soggetti è automaticamente precluso l’accesso ai benefici penitenziari (es. permessi premio, lavoro esterno, etc.) e alla liberazione condizionale, in ragione del fatto che la responsabilità per reati di tale riprovevolezza non può che accompagnarsi ad una presunzione di maggior pericolosità sociale del reo.

La negazione di tali benefici comporta la conseguente espiazione tout court della pena all’interno dell’istituto penitenziario, salvo il caso in cui il reo fornisca un’utile collaborazione agli organi di giustizia contribuendo, anche nel corso dell’esecuzione della pena, all’accertamento dei fatti e delle responsabilità di altri correi.


Esclusa l’ipotesi dei collaboranti di giustizia, a nulla rileverà l’eventuale ravvedimento del reo, con conseguente trasformazione dell’ergastolo in un vero e proprio “fine pena mai”. Ciò ha da sempre suscitato dubbi di costituzionalità non soltanto a livello nazionale ma anche sovranazionale.


Occorre prendere le mosse dall’evoluzione storica che ha interessato l’istituto de quo. La pena dell’ergastolo nasce come vera e propria pena perpetua, è solo nel 1962, in occasione della riforma dell’ordinamento penitenziario, che il legislatore, con la cd. liberazione condizionale, ha introdotto per la prima volta una concreta speranza d’uscita dal carcere, per il condannato che avesse scontato almeno 28 anni di pena detentiva.


Negli anni ’80, il legislatore proseguì per questa strada apportando ulteriori modifiche di favore per l’ergastolano, al fine di dare un volto costituzionale a tale sanzione detentiva, compatibilmente con la funzione rieducativa della pena ex art. 27 co. 3 Cost.


In particolare, l’innovazione normativa ha ridotto, da 28 a 26, gli anni di pena espiata per poter accedere alla liberazione condizionale, con la possibilità dell’ulteriore detrazione, alla luce dell’introduzione della cd. liberazione anticipata, di 45 giorni ogni 6 mesi scontati.


Ancora, fu prevista, oltre al lavoro esterno e ai permessi premio, la concessione della semi-libertà a seguito di 20 di reclusione. L’ergastolo non era più una pena perpetua.


Tuttavia, un passo indietro si ebbe negli anni ’91-’92, quando le grandi stragi di mafia indussero il legislatore a positivizzare l’ergastolo ostativo, ovvero, l’esclusione automatica dai benefici penitenziari per il “condannato - non collaborante” per i reati di cui all’art. 4bis ord. pen. (tra i quali sono annoverati reati associativi, anche di stampo mafioso, violenza sessuale, etc.).


La compatibilità dell’ergastolo ostativo con la funzione rieducativa della pena: dalla giurisprudenza nazionale alla Corte EDU

La disciplina dell’ergastolo ostativo vigente, fino alla recente pronuncia di incostituzionalità (2021), era contraddistinta da una presunzione legale di assoluta pericolosità sociale, fondata esclusivamente sul titolo di reato commesso, tale da rendere il condannato incompatibile con qualsiasi modalità di risocializzazione extra-muraria, salvo il caso di collaborazione.


In passato, la Consulta già si era occupata, sebbene in modo incidentale, della legittimità costituzionale di tale disciplina, così come delineata.

Anzitutto, con la pronuncia del 2018, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il cd. ergastolo del terzo tipo (ulteriore rispetto a quello comune e ostativo) riservato ai condannati di sequestro di persona a scopo estorsivo, di eversione o di terrorismo, ex art. 58quater ord. pen.


Questi soggetti, anche in caso di collaborazione con la giustizia, avrebbero dovuto attendere 26 anni non solo per accedere alla liberazione condizionale ma anche ai permessi premio, alla semi-libertà e al lavoro esterno.


Il sistema non teneva in considerazione, nemmeno in questo caso, i progressi fatti dal condannato durante il periodo di esecuzione della pena.


Il regime previsto si situava a metà strada tra l’ergastolo ostativo e quello comune in quanto, solo a seguito dell’espiazione di 20 anni di pena e ove il comportamento del detenuto fosse rientrato nelle previsioni dell’art. 54 ord. pen., il condannato avrebbe potuto accedere alla liberazione anticipata, diversamente, prima che fossero decorsi 26, non poteva avvantaggiarsi di alcun beneficio.

Normalmente, i benefici penitenziari fanno da preludio alla liberazione anticipata: in questo caso, invece, l’accesso a tale misura sarebbe avvenuto senza preparare il detenuto, dal punto di vista comportamentale, alla libertà.


Ciò creava una disparità di trattamento rispetto agli altri ergastolani collaboranti, con violazione dell’art. 3 Cost. ma, soprattutto, del principio di rieducazione del reo, non sacrificabile sull’altare di nessun’altra, seppur legittima, funzione della pena.


Infatti, il carattere automatico della preclusione all’accesso ai benefici impedisce al giudice qualsiasi valutazione individuale sul concreto percorso di rieducazione compiuto dal condannato, con ineliminabile vulnus dell’art. 27 Cost.

Nel 2019, la Corte Costituzionale si è poi occupata in generale dei reati ostativi ex art. 4bis ord. pen.


Il Giudice delle Leggi ha ritenuto che i permessi premio siano un aspetto fondamentale nella progressività del trattamento che deve condurre alla rieducazione e ha dichiarato incostituzionale la presunzione assoluta per cui chi non collabora è per ciò solo immeritevole, non avendo reciso i rapporti con l’ambiente criminale di origine.


La presunzione può ritenersi legittima solo se relativa, quindi, eliminabile a fronte di una prova contraria: le ragioni che inducono a collaborare possono essere molteplici e non necessariamente legate ad un ravvedimento del reo, ad esempio, possono rivelarsi opportunistiche, o dettate dal timore per la propria incolumità o quella dei congiunti.


Oltre alla giurisprudenza nazionale, anche quella sovranazionale ha avuto modo di ribadire il contrasto dell’ergastolo ostativo con la funzione rieducativa e risocializzante della pena, evidenziando la sua idoneità a ledere il valore fondamentale della dignità umana.


Infatti, con la Sentenza Viola, nel 2019, la Corte Edu ha condannato l’Italia rinvenendo nell’ergastolo ostativo un deficit strutturale del nostro ordinamento (sentenza pilota).


La Corte di Strasburgo, in tale occasione, ha avuto modo di precisare che le pene perpetue, previste dai singoli Stati, sono ammissibili purché accompagnate dalla previsione di istituti che garantiscano la risocializzazione e, quindi, la “speranza di uscire”, altrimenti, la stesse non potranno che risolversi in una lesione della dignità umana.


Conclude dichiarando l’illegittimità dell’ergastolo ostativo per contrasto con l’art. 3 CEDU poiché tale regime non conferisce al condannato una prospettiva di scarcerazione imminente.


Alla luce della ricostruzione suesposta, risulta evidente come la critica agli automatismi ostativi non si concretizzi nel riconoscimento di un diritto ai benefici, bensì, nella possibilità, rimessa alla verifica della progressione rieducativa da parte del giudice, del raggiungimento in concreto della finalità perseguita dalla pena (meccanismo valutativo), la cui preclusione ha portato ad una nuova ordinanza di remissione alla Consulta ai fini della declaratoria di incostituzionalità dell’ergastolo ostativo.


La Corte Costituzionale da ultimo, l’11 maggio 2021, ha ribadito che l’ergastolo ostativo è contrario all’art. 27 C. e all’articolo 3 della CEDU (già affermato dalla Corte EDU), e, con il rinvio del giudizio al 10 maggio 2022, ha lasciato un anno di tempo al legislatore per modificare l’attuale disciplina. Si attende quindi, che il Parlamento si pronunci in merito.



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